| Art.10 |
La domanda di ammissione all’Associazione a firma del
legale rappresentante dell’azienda e corredata dalla
documentazione del possesso dei requisiti di cui
all’art. 8, nonché di accettazione integrale del
presente Statuto, del contenuto dei principi
deontologici di cui ai punti a), b), e), f) del
precedente art. 9, è sottoposta all’approvazione della
Giunta salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art.
8. La domanda di ammissione impegna l’associato per un
biennio. L’adesione è tacitamente prorogata se non
disdetta con le modalità di cui al presente articolo.
L’adesione dà diritto al socio di avvalersi anche delle
prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al
sistema confederale.
L’adesione vincola l’associato all’osservanza delle
deliberazioni degli Organi associativi adottate anche
anteriormente alla sua ammissione e lo obbliga ad
astenersi da iniziative che le contrastano. Tali
deliberazioni non possono comunque riguardare il
coordinamento dei comportamenti commerciali delle
aziende associate. Il socio ha inoltre l’obbligo di
attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della
sua appartenenza al sistema confederale.
In particolare le aziende rappresentate nel Comitato di
Presidenza di cui al successivo articolo 26, devono
aderire contemporaneamente alle altre componenti del
sistema competenti per territorio.
La qualità di associato viene meno:
a) per dimissioni che devono essere presentate a mezzo
lettera raccomandata con preavviso di almeno 12 mesi,
prorogandosi diversamente il rapporto associativo per un
ulteriore biennio;
b) per estromissione decisa dai Probiviri, per
constatata violazione degli obblighi associativi. La
deliberazione dei Probiviri, adottata ai sensi dell’art.
28 bis del presente Statuto, deve essere motivata;
c) per la perdita anche di uno solo dei requisiti per
l’ammissione, accertata dalla Giunta;
d) per estromissione, disposta dalla Giunta, ai sensi
dell’art. 12, per mancata regolarizzazione contributiva
o per altri gravi inadempimenti al presente Statuto;
e) per cessazione dell’azienda;
f) per dichiarazione di fallimento;
g) per estromissione, disposta dalla Giunta, per il
mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.12
dei Principi Generali del Codice Deontologico.
La risoluzione del rapporto associativo per quanto
concerne il pagamento dei contributi, di cui al
successivo articolo, ha effetto:
- con la fine del biennio per il quale l’associato è
impegnato ai sensi del primo comma del presente
articolo, nei casi di cui alle lettere a), d), g);
- con la fine dell’anno in cui si verifica l’atto di
risoluzione del rapporto, nei casi di cui alle lettere
b), c), e);
-alla data di dichiarazione nel caso di cui alla lettera
f).
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| Art.11 |
I contributi dovuti all’Associazione sono costituiti:
a) da una quota di ammissione "una tantum";
b) da una quota variabile annuale;
c) da eventuali quote straordinarie.
Gli importi della quota "una tantum" e della quota
annuale variabile, vengono stabiliti di biennio in
biennio dall’Assemblea Ordinaria cadente negli anni
dispari, su proposta della Giunta, in rapporto alle
esigenze di bilancio.
Le eventuali quote straordinarie su proposta della
Giunta, sono deliberate dall’Assemblea che indica per
ciascuna di esse l’entità e la base imponibile per
effettuarne il calcolo.
Costituiscono altre entrate dell’Associazione i
corrispettivi specifici a fronte di cessioni di beni o
di presentazione di servizi effettuate, in conformità
alle finalità istituzionali, nei confronti degli
associati, di altre Associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale e dei rispettivi associati. Possono costituire
altre entrate altresì i corrispettivi delle cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
All’accertamento, alla riscossione e alla ripartizione
dei contributi dovuti dal socio all’Associazione ed alle
altre componenti del sistema alle quali esso partecipa
provvede una tesoreria costituita presso l’Associazione,
ovvero istituita in forma consortile con altre
Associazioni Confederate.
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