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Statuto

 

Adesione e contributi
Art.10

La domanda di ammissione all’Associazione a firma del legale rappresentante dell’azienda e corredata dalla documentazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 8, nonché di accettazione integrale del presente Statuto, del contenuto dei principi deontologici di cui ai punti a), b), e), f) del precedente art. 9, è sottoposta all’approvazione della Giunta salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 8. La domanda di ammissione impegna l’associato per un biennio. L’adesione è tacitamente prorogata se non disdetta con le modalità di cui al presente articolo.
L’adesione dà diritto al socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
L’adesione vincola l’associato all’osservanza delle deliberazioni degli Organi associativi adottate anche anteriormente alla sua ammissione e lo obbliga ad astenersi da iniziative che le contrastano. Tali deliberazioni non possono comunque riguardare il coordinamento dei comportamenti commerciali delle aziende associate. Il socio ha inoltre l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale.

In particolare le aziende rappresentate nel Comitato di Presidenza di cui al successivo articolo 26, devono aderire contemporaneamente alle altre componenti del sistema competenti per territorio.

La qualità di associato viene meno:

a) per dimissioni che devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 12 mesi, prorogandosi diversamente il rapporto associativo per un ulteriore biennio;

b) per estromissione decisa dai Probiviri, per constatata violazione degli obblighi associativi. La deliberazione dei Probiviri, adottata ai sensi dell’art. 28 bis del presente Statuto, deve essere motivata;

c) per la perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione, accertata dalla Giunta;

d) per estromissione, disposta dalla Giunta, ai sensi dell’art. 12, per mancata regolarizzazione contributiva o per altri gravi inadempimenti al presente Statuto;

e) per cessazione dell’azienda;

f) per dichiarazione di fallimento;

g) per estromissione, disposta dalla Giunta, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.12 dei Principi Generali del Codice Deontologico.

La risoluzione del rapporto associativo per quanto concerne il pagamento dei contributi, di cui al successivo articolo, ha effetto:

- con la fine del biennio per il quale l’associato è impegnato ai sensi del primo comma del presente articolo, nei casi di cui alle lettere a), d), g);

- con la fine dell’anno in cui si verifica l’atto di risoluzione del rapporto, nei casi di cui alle lettere b), c), e);

-alla data di dichiarazione nel caso di cui alla lettera f).


 
Art.11

I contributi dovuti all’Associazione sono costituiti:

a) da una quota di ammissione "una tantum";

b) da una quota variabile annuale;

c) da eventuali quote straordinarie.

Gli importi della quota "una tantum" e della quota annuale variabile, vengono stabiliti di biennio in biennio dall’Assemblea Ordinaria cadente negli anni dispari, su proposta della Giunta, in rapporto alle esigenze di bilancio.
Le eventuali quote straordinarie su proposta della Giunta, sono deliberate dall’Assemblea che indica per ciascuna di esse l’entità e la base imponibile per effettuarne il calcolo.
Costituiscono altre entrate dell’Associazione i corrispettivi specifici a fronte di cessioni di beni o di presentazione di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati. Possono costituire altre entrate altresì i corrispettivi delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
All’accertamento, alla riscossione e alla ripartizione dei contributi dovuti dal socio all’Associazione ed alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa provvede una tesoreria costituita presso l’Associazione, ovvero istituita in forma consortile con altre Associazioni Confederate.


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