| Art.28 |
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso
da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a
scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di
mandato.
Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di
tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta
da un numero di candidati superiore ai seggi da
ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata
all’elezione, il Presidente invita gli associati a far
pervenire per iscritto le candidature in tempo utile
perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche
persone che non abbiano diretta responsabilità
d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di
Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione
confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra
carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle
parti, la risoluzione delle controversie di qualunque
natura insorte nell’ambito dell’Associazione e che non
si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale
chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna
parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro
di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti
dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i
cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri
nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina
sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al
Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla
scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti
dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli
Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non
ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità
previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura
civile, dal Codice etico dell’Associazione e della
Confindustria e dalla Carta dei valori associativi della
Confindustria.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le
regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per
risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche
presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento
della Confindustria.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue
decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti
entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è
costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale
termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori
trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e
al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni
dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile,
fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica
ai Probiviri confederali la controversia ad esso
demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri
della Confindustria, di propria iniziativa o su
richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di
orientamento per la risoluzione delle controversie
stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonchè di ogni
altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva
competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 bis in tema
di sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere
disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto
alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi
motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza
nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali
non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti
dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare
e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad
assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri
casi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità
e con gli effetti all'uopo stabiliti.
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