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Statuto
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| Art.12 |
La base imponibile
della quota annuale variabile è costituita dal fatturato
annuo aziendale rilevato da statistiche di mercato
approvate dalla Giunta.
La base imponibile della quota annuale variabile
relativa alle aziende di cui al secondo comma dell’art.
8 è determinata dall’Assemblea su proposta della Giunta.
Nella base imponibile di cui ai precedenti commi deve
essere compreso il fatturato annuo aziendale relativo
alle vendite ospedaliere, secondo l’autocertificazione
di cui al successivo quarto comma. Ai fini
dell’individuazione del fatturato di cui ai precedenti
commi le aziende devono far pervenire la propria
autocertificazione riguardante il menzionato fatturato
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
considerato.
Al fine di consentire le verifiche
sull’autocertificazione del presente articolo le aziende
associate sono tenute a consentire l’effettuazione di
controlli a campione da parte di primarie società di
certificazione.
Il versamento della quota annuale variabile viene
effettuato con le modalità e nella misura indicate dalla
Giunta.
Il versamento delle quote straordinarie deliberate
dall’Assemblea viene effettuato con le modalità e nei
termini indicati dalla Giunta.
Il mancato versamento dei contributi entro i termini di
cui ai commi precedenti comporta la sospensione del
rapporto associativo per un termine massimo di un
semestre ed alla fine di esso l’estromissione qualora la
posizione contributiva non sia stata nel frattempo
regolarizzata.
I provvedimenti di sospensione e di estromissione per i
motivi di cui sopra sono di competenza della Giunta.
La Giunta potrà inoltre, ove ritenuto opportuno,
determinare una volta l’anno, la misura degli interessi
di mora a carico delle aziende per il ritardato
pagamento dei contributi, ferma restando la loro
decorrenza dall’atto di messa in mora.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere
distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale.
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| Organi |
| Art.13 |
Gli Organi
dell’Associazione sono distinti in:
Organi deliberativi:
1) Assemblea generale degli associati;
2) Giunta;
Organi esecutivi:
3) Comitato di Presidenza;
4) Presidente e Vice Presidenti;
Organi di controllo:
5) Collegio dei Revisori contabili;
6) Probiviri.
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| Art.14 |
Per rappresentanti
delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il
titolare, il legale rappresentante quale risulta dal
Registro delle imprese della Confindustria, un suo
delegato formalmente designato e scelto tra i
procuratori generali o ad negotia che siano componenti
del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su
delega formalmente espressa, gli amministratori, gli
institori e i dirigenti dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna
altra carica dell’Associazione. La carica di Probiviro e
di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra
carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci,
fatte salve quelle di cui agli articoli 28 e 29 del
presente statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale
riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso
alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato di
Presidenza dell’Associazione, è condizionato alla
regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata
ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle
delibere confederali in tema di incompatibilità tra
cariche politiche e cariche associative.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato
le cariche che siano state ricoperte per un tempo
superiore alla metà del mandato stesso.
Le cariche associative sono esercitate gratuitamente e
debbono essere affidate ad imprenditori o comunque a
persone che siano investite di una effettiva
responsabilità di impresa.
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