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Statuto

 

 
Art.12 La base imponibile della quota annuale variabile è costituita dal fatturato annuo aziendale rilevato da statistiche di mercato approvate dalla Giunta.
La base imponibile della quota annuale variabile relativa alle aziende di cui al secondo comma dell’art. 8 è determinata dall’Assemblea su proposta della Giunta.
Nella base imponibile di cui ai precedenti commi deve essere compreso il fatturato annuo aziendale relativo alle vendite ospedaliere, secondo l’autocertificazione di cui al successivo quarto comma. Ai fini dell’individuazione del fatturato di cui ai precedenti commi le aziende devono far pervenire la propria autocertificazione riguardante il menzionato fatturato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello considerato.
Al fine di consentire le verifiche sull’autocertificazione del presente articolo le aziende associate sono tenute a consentire l’effettuazione di controlli a campione da parte di primarie società di certificazione.
Il versamento della quota annuale variabile viene effettuato con le modalità e nella misura indicate dalla Giunta.
Il versamento delle quote straordinarie deliberate dall’Assemblea viene effettuato con le modalità e nei termini indicati dalla Giunta.
Il mancato versamento dei contributi entro i termini di cui ai commi precedenti comporta la sospensione del rapporto associativo per un termine massimo di un semestre ed alla fine di esso l’estromissione qualora la posizione contributiva non sia stata nel frattempo regolarizzata.
I provvedimenti di sospensione e di estromissione per i motivi di cui sopra sono di competenza della Giunta.
La Giunta potrà inoltre, ove ritenuto opportuno, determinare una volta l’anno, la misura degli interessi di mora a carico delle aziende per il ritardato pagamento dei contributi, ferma restando la loro decorrenza dall’atto di messa in mora.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
 
Organi
Art.13 Gli Organi dell’Associazione sono distinti in:

Organi deliberativi:

1) Assemblea generale degli associati;
2) Giunta;

Organi esecutivi:

3) Comitato di Presidenza;
4) Presidente e Vice Presidenti;

Organi di controllo:

5) Collegio dei Revisori contabili;
6) Probiviri.

 
Art.14 Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 28 e 29 del presente statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato di Presidenza dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche associative sono esercitate gratuitamente e debbono essere affidate ad imprenditori o comunque a persone che siano investite di una effettiva responsabilità di impresa.

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