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Statuto
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| Iscrizione
all’Associazione |
| Art.8 |
Possono far parte
dell’Associazione le aziende farmaceutiche sotto qualsiasi
forma costituite, titolari di autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali e/o di
autorizzazione alla produzione in Italia e/o all’estero di
medicinali, che operano nel rispetto delle leggi sanitarie
e delle norme di buona fabbricazione.
E’ consentito ad aziende associate che operano in settori
omogenei di attività, costituirsi in gruppi al fine di
garantire la tutela di peculiari ed aggiuntivi interessi,
fermo restando il pieno rispetto degli indirizzi e delle
deliberazioni dell’Associazione.
I criteri per l’ammissione ai gruppi di cui al precedente
comma, sono definiti in appositi regolamenti sottoposti
all’approvazione della Giunta.
I rapporti tra i menzionati gruppi e l’Associazione sono
regolamentati a mezzo di specifiche Convenzioni da
sottoporsi all’approvazione della Giunta.
E’ infine facoltà dell’Associazione accettare l’adesione
in qualità di soci aggregati di altre realtà
imprenditoriali, che abbiano requisiti di affinità,
complementarietà e/o raccordo economico con i soci
effettivi di Farmindustria e ciò con modalità specifiche
stabilite dalla Giunta.
In attuazione delle disposizioni confederali, nel caso di
gruppi di imprese, controllate o collegate da una
capogruppo operativa, l’adesione alla Farmindustria è
obbligatoria per ciascuna impresa e la capogruppo stessa.
Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel
registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, il
quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto
organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
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| Art.9 |
Integrano il presente Statuto:
a) le delibere contenenti i principi deontologici di
comportamento delle industrie farmaceutiche adottate
dalle Associazioni internazionali cui aderisce la
Farmindustria, semprechè approvate dalla Giunta;
b) il Codice Deontologico, approvato dalla Giunta;
c) il regolamento per il funzionamento e l’attività del
Comitato Nazionale della Piccola Industria;
d) il regolamento della Commissione di designazione;
e) il Codice E.F.P.I.A. (European Federation of
Pharmaceutical Industries’ Associations);
f) il Codice F.I.I.M. (Federation Internationale de
l’Industrie du médicament).
Per quanto non previsto dal presente Statuto si
applicano le norme di cui al titolo II, capo II, libro I
del Codice Civile.
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