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Statuto
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| Iscrizione
all’Associazione |
| Art.8 |
Possono far parte
dell’Associazione le aziende farmaceutiche sotto
qualsiasi forma costituite, titolari di autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali e/o di
autorizzazione alla produzione in Italia e/o all’estero
di medicinali, che operano nel rispetto delle leggi
sanitarie e delle norme di buona fabbricazione.
E’ consentito ad aziende associate che operano in
settori omogenei di attività, costituirsi in gruppi al
fine di garantire la tutela di peculiari ed aggiuntivi
interessi, fermo restando il pieno rispetto degli
indirizzi e delle deliberazioni dell’Associazione.
I criteri per l’ammissione ai gruppi di cui al
precedente comma, sono definiti in appositi regolamenti
sottoposti all’approvazione della Giunta.
I rapporti tra i menzionati gruppi e l’Associazione sono
regolamentati a mezzo di specifiche Convenzioni da
sottoporsi all’approvazione della Giunta.
E’ infine facoltà dell’Associazione accettare l’adesione
in qualità di soci aggregati di altre realtà
imprenditoriali, che abbiano requisiti di affinità,
complementarietà e/o raccordo economico con i soci
effettivi di Farmindustria e ciò con modalità specifiche
stabilite dalla Giunta.
In attuazione delle disposizioni confederali, nel caso
di gruppi di imprese, controllate o collegate da una
capogruppo operativa, l’adesione alla Farmindustria è
obbligatoria per ciascuna impresa e la capogruppo
stessa.
Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti
nel registro delle imprese tenuto dalla Confindustria,
il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto
organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
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| Art.9 |
a) le delibere contenenti i principi deontologici di
comportamento delle industrie farmaceutiche adottate
dalle Associazioni internazionali cui aderisce la
Farmindustria, semprechè approvate dalla Giunta;
b) il Codice Deontologico, approvato dalla Giunta;
c) il regolamento per il funzionamento e l’attività del
Comitato Nazionale della Piccola Industria;
d) il regolamento della Commissione di designazione;
e) il Codice E.F.P.I.A. (European Federation of
Pharmaceutical Industries’ Associations);
f) il Codice F.I.I.M. (Federation Internationale de
l’Industrie du médicament).
Per quanto non previsto dal presente Statuto si
applicano le norme di cui al titolo II, capo II, libro I
del Codice Civile.
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